Con sentenza n. 23642 del 6 novembre 2006, la Corte di Cassazione ha statuito che il lavoratore che chiede il risarcimento del danno per essere stato impiegato in cantiere esposto all’inalazione di amianto, pur non avendo contratto alcuna malattia, e che rivendica il risarcimento da danno morale per aver subito un turbamento psichico ed un disagio dovuto al prolungato svolgimento della prestazione in tale ambiente, ha l’onere di provare l’asserito turbamento psichico e la dipendenza causale di questo dall’evento dannoso. Nella fattispecie, non essendo stato esperito l’accertamento medico-legale, la Corte non ha ritenuto sufficiente a provare il nesso causale del disagio morale con l’esposizione ultratrentennale all’amianto, la semplice presunzione sulla base della comune esperienza.