Con ordinanza n. 3625 del 13 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che il premio di fedeltà deve essere computato ai fine del calcolo del TFR.
Infatti, secondo i Giudici di legittimità, in base ad un orientamento consolidato, ai fini della computabilità di un emolumento ai fini del calcolo del TFR occorre avere riguardo alla “derivazione eziologica tra l’erogazione della prestazione e il rapporto lavorativo, escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite”.