Con nota del 2 febbraio 2007 (prot. n. 25/I/0001223), di risposta ad un interpello formulato da Confindustria, il Ministero del Lavoro, rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di contratto di formazione e lavoro, ha precisato che un’azienda può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante (volto alla acquisizione di una qualificazione, “cioè alla acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere tecnico-pratico quanto più completo possibile, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte”) anche lavoratori che abbiano già prestato servizio presso la medesima azienda con rapporti di natura temporanea, sempre che il precedente periodo lavorativo sia stato svolto in forza di una diversa qualifica professionale o, qualora concerna la medesima qualifica contrattuale, sempre che il nuovo contratto a finalità formativa “sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita”. Il citato Ministero ha, altresì, aggiunto che, ai fini del legittimo ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante per l’assunzione di chi ha già prestato la propria attività in azienda deve essere tenuta in considerazione anche la durata del precedente rapporto di lavoro, così che non possa considerarsi ammissibile la stipula di un simile contratto “da parte di un lavoratore che abbia svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva”.