Con sentenza n. 13674 del 30 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il versamento, da parte di una società all’estero, dei contributi previdenziali sulla base delle “retribuzioni convenzionali” e non su quelle effettive.
Secondo la Suprema Corte, infatti, nel caso in cui vi siano accordi di sicurezza sociale che consentano per i dipendenti impiegati all’estero il mantenimento della copertura assicurativa in Italia, i datori di lavoro, che continuano a versare i contributi previdenziali nello Stato italiano, in deroga al cd. “criterio della territorialità”, devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile le retribuzioni effettive corrisposte ai lavoratori.
La Cassazione ha altresì precisato che, in caso di lavoro in Paesi extracomunitari con i quali esista una convenzione in materia di sicurezza sociale – che rimuova l’ostacolo del principio di territorialità e consenta la piena applicazione della regolamentazione previdenziale interna – una eventuale deroga al canone della normale determinazione della base imponibile contributiva solleverebbe profili di irragionevolezza e si porrebbe in diretto contrasto con il principio stabilito dall’articolo 35 della Costituzione secondo cui la Repubblica tutela il lavoro italiano all’estero.