Con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, il Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri della Pubblica Amministrazione e della Salute, ha adottato le Linee guida relative all’attività di verifica del possesso del c.d. “Green Pass” da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
Come noto, l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 127/2021, attraverso l’introduzione dell’art. 9-quinquies nel D.L. n. 52/2021 ha esteso, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e di tutti i soggetti ivi espressamente indicati, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Secondo i commentatori, le Linee guida in esame sarebbero applicabili anche al settore privato.
1.Soggetti sottoposti all’obbligo di possesso della certificazione verde
Al di fuori dei soggetti esonerati dalla campagna vaccinale, ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309, tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono soggetti all’obbligo di possesso ed esibizione, su richiesta, della certificazione verde.
Tale obbligo si applica, altresì, ad ogni soggetto che accede alle strutture delle amministrazioni per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla semplice fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
A titolo meramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo del “Green Pass” i dipendenti delle imprese che hanno in appalto servizi di pulizia o di ristorazione, i dipendenti delle imprese di manutenzione che, seppur saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale di manutenzione o rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, i consulenti o collaboratori occasionalmente chiamati per attività straordinarie, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, nonché i corrieri, anche privati, che recapitano posta destinata al personale delle Pubbliche Amministrazioni.
In conclusione, l’unica categoria, al di fuori dei soggetti sopra individuati, esonerata dall’obbligo di esibire la certificazione verde è quella dei semplici utenti, ovvero coloro che si recano presso gli uffici pubblici per usufruire dei servizi resi dalla stessa amministrazione.
Nell’ipotesi di aggiornamento o nell’attesa del rilascio delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale “DGC”, infine, gli interessati possono avvalersi di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, da strutture pubbliche o private, laboratori di analisi, medici e pediatri, che attestino il possesso della certificazione.
2. Modalità e soggetti predisposti al controllo
Il datore di lavoro, inteso quale dirigente apicale di ciascuna amministrazione, è il soggetto predisposto alla verifica del possesso, da parte dei soggetti sopra indicati, della certificazione verde.
Nell’esercizio del potere di controllo, anche in considerazione della dimensione della struttura, il dirigente apicale ha la facoltà di delegare a specifico personale la propria funzione, indicando altresì le modalità con cui effettuare l’attività di controllo (costantemente attiva o a campione), con o senza l’ausilio di sistemi automatici.
Il soggetto preposto al controllo, in caso di accertato mancato possesso del “Green Pass” da parte del personale sottoposto alla verifica, è onerato di comunicare con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del lavoratore precedentemente allontanato.
L’accertamento può essere svolto, alternativamente:
a) al momento dell’accesso del luogo di lavoro, con le modalità impartite dal dirigente apicale/datore di lavoro o dal soggetto da questi delegato;
b) in un momento successivo, “a tappeto” o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando un controllo omogeneo dei dipendenti.
Il processo di verifica delle certificazioni verdi dovrà avvenire attraverso l’utilizzo dell’App gratuita “Verifica C19”, che consente di verificare l’effettiva validità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, nel rispetto della protezione dei dati personali dell’utente.
Inoltre, alle Pubbliche Amministrazioni saranno fornite applicazioni e piattaforme volte a semplificare il controllo automatizzato, al pari di quanto già avvenuto per scuole e università.
Si osserva, infine, che l’entrata in vigore di tale obbligo coincide con la cessazione, per le Pubbliche Amministrazioni, del lavoro agile emergenziale quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa.
Ciascuna amministrazione, pertanto, al fine di non concentrare un numero eccessivo di lavoratori ai punti di accesso delle verifiche, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita del personale, favorendo altresì l’attività dei c.d. “mobility manager aziendali” delle Pubbliche Amministrazioni, che dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza (per un approfondimento sul tema dei “Mobility Manager”, si veda la flash news del 13 ottobre 2021).
3. Mancato possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori
Il lavoratore che, indipendentemente dalla modalità dei controlli effettuati, risulti non essere in possesso della certificazione verde o si rifiuti di esibirla al momento dell’accesso del luogo di lavoro, viene invitato ad allontanarsi dalla struttura ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del “Green Pass”, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro.
In caso di controlli esclusivamente automatici, nell’ipotesi di mancata identificazione del soggetto sprovvisto di “Green Pass”, gli uffici competenti dovranno rilevare le presenze del personale, verificare le assenze non dovute ad altro motivo legittimo e comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.
Nell’eventualità in cui l’accertamento venga effettuato, al contrario, in un momento successivo, il lavoratore sprovvisto di certificazione verde valida dovrà essere allontanato, obbligato al pagamento di una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto, nella misura variabile da 600 a 1.500 Euro e sarà considerato assente ingiustificato, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti del personale.
Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore sprovvisto di “Green Pass” permanga nella struttura o che lo stesso sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando, tuttavia, la possibilità, per le giornate lavorative diverse da quella interessata, di ricorrere agli istituti contrattuali di assenza che prevedono la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, Legge n. 104/92, congedo parentale).
In entrambe le ipotesi sopra esaminate, al lavoratore non è dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per le giornate di lavoro non prestate.
Inoltre, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Viene, infine, ricordato che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 139/2021, i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, sono tenuti a comunicare, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, il mancato possesso della certificazione verde, con un preavviso necessario a soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, non venendo meno, in ogni caso, l’obbligo di effettuare i già menzionati controlli (per un approfondimento, si veda la flash news del 14 ottobre 2021).
Per leggere il DPCM del 12 ottobre 2021 “clicca qui”