L’INPS, con circolare n. 36 del 7 marzo 2022, ha esteso anche ai soggetti uniti civilmente la possibilità di usufruire dei permessi e del congedo straordinario previsti in favore dei lavoratori del settore privato che prestano assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave, disciplinati rispettivamente dall’art. 33, comma 3, della L. n.104/1992 e dall’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001.
Più precisamente, la suddetta circolare ha previsto che il lavoratore del settore privato, che sia unito civilmente con un’altra persona, possa beneficiare di tali tutele non soltanto (come precedentemente previsto con la circolare n. 38 del 2017 sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 76/2016) per prestare assistenza al proprio coniuge, ma anche ai parenti e agli affini di quest’ultimo, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di affinità.
Da ultimo, la circolare ha sottolineato che non è riconoscibile invece alcun rapporto di affinità tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico equiparabile all’unione civile, ma “una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.” Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire delle suddette tutele unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente di quest’ultimo.