L’INPS con messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, ha chiarito che, ai fini della tutela previdenziale e del rilascio della certificazione medica telematica, la prolungata permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso deve essere considerata al pari di un ricovero ospedaliero se la prestazione resa in stato di emergenza o urgenza non è stata sufficiente.
Poiché le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia o di ricovero, l’Istituto ha configurato due diverse fattispecie, la prima prevede situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, come anzidetto, ai fini previdenziali, ad un ricovero ed in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito “certificato di ricovero”; la seconda prevede situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia ed in tal caso il certificato da produrre sarà, quindi, quello di “malattia”.
L’Istituto ha precisato altresì che nel certificato medico dovrà essere riportata la prognosi riguardante l’incapacità lavorativa del malato e, dunque, anche la dicitura “prognosi clinica” dovrà essere sostituita da quella “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.