L’INPS, con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, ha confermato, ai fini pensionistici, l’efficacia ab origine dei periodi riscattati valutati secondo il sistema contributivo con calcolo dell’onere a percentuale (art. 2 comma 5 e 5-quater d.lgs. 184/97), precisando i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo.
In particolare, l’onere per il riscatto dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo in base alla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
L’Istituto previdenziale, nel richiamare la sentenza n. 3667/1995 della Corte di Cassazione Sezione Unite, ha pertanto affermato il principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa e, quindi, di coincidenza fra collocazione temporale dei contributi di riscatto e decorrenza dei relativi effetti, considerando che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell’anzianità.
L’INPS ha, altresì, ritenuto che l’efficacia retroattiva costituisce effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia quelli in relazione ai quali trovi applicazione il sistema retributivo sia quelli da valutare con il sistema contributivo, fatti salvi i limiti emergenti dalla normativa di riferimento.
Pertanto, secondo l’Istituto Previdenziale, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto saranno considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.