Per la costituzione del rapporto di lavoro non può farsi ricorso al provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 2 settembre 2024, ha ribadito che non è possibile chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con provvedimento d’urgenza, dal momento che tale istituto mira alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica perfetta preesistente rispetto alla pronuncia del giudice.
Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente aveva chiesto al Tribunale adito, mediante ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., la costituzione del rapporto di lavoro sulla base dell’asserita illegittimità del provvedimento di inidoneità, invocando in tal modo, secondo il Giudice del lavoro, una pronuncia di natura costitutiva in quanto modificativa “ex post” di una situazione giuridica preesistente, mentre la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti già preesistenti alla stessa pronuncia richiesta in sede giudiziale,.
Il Tribunale di Bari, quindi, ha rigettato il ricorso del lavoratore confermando che le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c. in quanto il provvedimento produrrebbe la costituzione del rapporto giuridico che invece, spetta alla sentenza di merito.