La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9670 del 5 aprile 2019, ha statuito che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore, al fine di richiedere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia INPS, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della Legge 297/82, deve dimostrare che è stata emessa una sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso al passivo.
Nel caso in esame il lavoratore, sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato definitivo, aveva chiesto la riapertura del fallimento della società datrice di lavoro, deducendo di non essersi potuto insinuare al passivo non avendo avuto notizia del fallimento e che la procedura era stata chiusa per carenza di attivo e, quindi, non era stata possibile riaprirla prima che la società fosse tornata in bonis.
Secondo la Suprema Corte, dunque, non è sufficiente che il lavoratore dimostri che la mancata insinuazione al passivo sia addebitabile ad una incolpevole ignoranza dell’apertura della procedura fallimentare soprattutto in considerazione del fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento è soggetta a una pubblicità dichiarativa che ne consente la conoscenza.