La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5367 del 22 febbraio 2019, ha statuito che per stabilire la data di inizio del periodo di congedo di maternità si deve far riferimento alla data presunta del parto e non a quella effettiva. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una lavoratrice la quale aveva dedotto che, ai fini del calcolo dei 60 giorni da cui decorreva il termine per la richiesta di congedo obbligatorio per maternità, occorreva far riferimento alla data effettiva del parto e non a quello della data presunta.