Con ordinanza n. 9789 del 26 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che il patto di prova previsto per un periodo superiore rispetto a quello stabilito dal CCNL di riferimento sia sfavorevole per il lavoratore e come tale è sostituito di diritto, ai sensi dell’art. 2077 c.c., salvo che il datore di lavoro non riesca a provare che la difformità rispetto alla contrattazione collettiva sia giustificata dalla particolare complessità delle mansioni assegnate al lavoratore tale da richiedere un periodo di prova più lungo.