Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1374 del 6 maggio 2006 ha deciso una controversia in cui una lavoratrice ha impugnato il proprio contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato ex art. 5 L. n. 863/1984, che prevedeva un elevato numero di turni in cui, “di tempo in tempo e con limitato e lieve preavviso” avrebbe potuto essere collocata la propria prestazione di lavoro.
Tale previsione contrattuale è stata dichiarata illegittima in quanto, diversamente, il contratto avrebbe dovuto prevedere “la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno”, dal momento che la predeterminazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa in un contratto a tempo parziale ha natura essenziale, in quanto utile a permettere al dipendente di programmare con debito anticipo, e così conciliare, i propri tempi di vita con quelli di lavoro.
Il Giudice ha così dichiarato nulla la suddetta clausola e, inoltre, ha provveduto a determinare equitativamente “le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa”, utilizzando all’uopo solo alcune delle fasce orarie previste nello stesso contratto individuale, limitando in tal modo la possibilità concreta di modifica della collocazione oraria della prestazione lavorativa della dipendente.