Part-time: la violazione delle clausole flessibili ed elastiche comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno

Con sentenza n. 1261 del 6 ottobre 2020, il Tribunale di Messina ha stabilito che, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, l’illegittimità o nullità delle clausole elastiche o flessibili comporta il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta un’indennità a titolo di risarcimento del danno – in aggiunta alla retribuzione maggiorata dovuta – in ragione dell’ulteriore disponibilità richiesta al dipendente. Incombe, tuttavia, su quest’ultimo l’onere di provare il pregiudizio subito a seguito dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la società aveva violato le disposizioni di cui all’art. 3, commi 7 e 8, d. lgs. 61/2000 per non aver limitato l’utilizzo della clausola di variazione oraria ai soli casi di sostituzione di lavoratori assenti e di esigenze aziendali urgenti e rilevanti e per non aver riconosciuto la maggiorazione retributiva oraria del 10%, come invece previsto dal CCNL applicabile. Pertanto, il datore di lavoro è stato condannato a versare al lavoratore, non solo le maggiorazioni retributive non corrisposte, ma anche un’indennità, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno