La Suprema Corte con la sentenza n. 19964 del 15 settembre 2006, chiamata a pronunciarsi in tema di esistenza o meno di un diritto soggettivo o altra posizione giuridica di diritto privato in capo al lavoratore ad essere impiegato in turno notturno, festivo e prefestivo, ha statuito, nella fattispecie in esame del lavoro ferroviario, che non sussiste un diritto soggettivo né un interesse legittimo ad effettuare tale prestazione, in quanto non vi è alcuna previsione di legge, né tanto meno tale diritto può essere introdotto dalle clausole generali di correttezza e buona fede. La Corte aggiunge, che l’interesse dei lavoratori al trattamento economico, retributivo e risarcitorio, risulta privo di qualsiasi tutela giuridica in difetto della prestazione effettiva dello stesso lavoro, e come tale è riconducibile ad un mero interesse di fatto il cui mancato soddisfacimento non può costituire alcuna fonte di danno risarcibile.