Con ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che incombe sul lavoratore, che agisca giudizialmente al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità sostituiva delle ferie non godute, l’onere di dimostrare di aver effettivamente svolto l’attività lavorativa in tali giornate.
Nel caso in esame, la Suprema Corte, muovendo dall’affermazione secondo cui il fatto costitutivo dell’indennità sostituiva delle ferie non godute – che è un elemento di natura retributiva legato alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore – è rappresentato dalla prestazione di attività lavorativa ulteriore rispetto alla normale durata del periodo di lavoro annuale, ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo non provato il mancato godimento delle ferie. In applicazione dei criteri generali in tema di riparto dell’onere probatorio, infatti, gli elementi costitutivi del diritto vantato devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre il datore di lavoro, in seguito all’esito positivo di tale prova, deve dimostrare l’avvenuto pagamento delle relative obbligazioni.