Con sentenza n. 1248 del 26 giugno 2017, il Tribunale di Milano ha ribadito il principio secondo cui spetta alla parte datoriale dimostrare le ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva trasferito il dipendente affermando di non poterlo ricollocare in una sede più vicina al suo precedente luogo di lavoro, in ragione del fatto che il lavoratore stesso non aveva l’obbligo contrattuale del turno domenicale, previsto invece per la sede più vicina.
A seguito del controllo giurisdizionale delle ragioni sottostanti al trasferimento, il Giudice ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento ritenendo inidonee le motivazioni sottese allo stesso sulla base del fatto che, a distanza di un breve periodo di tempo dal disposto trasferimento, altri dipendenti, anch’essi non soggetti al turno domenicale, erano invece stati ricollocati presso le sedi di lavoro più vicine.