Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’impianto normativo in materia di parziale depenalizzazione del reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute in busta paga. In particolare il comma 1-bis dell’articolo 2 del D.Lgs. 8/2016, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, stabilisce la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 1.032€ in caso di omissione superiore a 10.000 € annui, mentre nel caso in cui l’omissione sia di un importo inferiore a 10.000 € annui verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. L’articolo 8 del suddetto D.lgs. 8/2016, prevede la retroattività dell’applicazione delle sanzioni amministrative, con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.