Con sentenza n. 13621 del 13 giugno 2006, sempre la Corte di Cassazione, in una fattispecie in cui un’azienda pretendeva, in applicazione di apposita previsione del CCNL (Case di cura private), di licenziare una propria lavoratrice perché aveva svolto continuativamente attività lavorativa per conto di un altro datore al di fuori del proprio orario di lavoro, ha statuito che tale licenziamento non poteva considerarsi legittimo perché intempestivo, dal momento che la medesima azienda era da tempo a conoscenza del diverso impegno professionale della dipendente. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il principio di immediatezza della contestazione disciplinare non permette al datore di lavoro di procrastinare la contestazione, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore.