In tema licenziamento per superamento del periodo di comporto, la Suprema Corte con sentenza n. 15972 del 27 giugno 2017, ha affermato che “le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dall’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.”. Nella specie i giudici di legittimità hanno ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato nei confronti di un dipendente, che aveva prolungato l’assenza oltre i limiti fissati dal CCNL per la conservazione del posto di lavoro per ragioni imputabili al datore di lavoro in quanto l’ambiente di lavoro era nocivo alla salute.