L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 7369 del 10 settembre 2018, ha fornito ulteriori precisazioni ai propri Ispettori in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi introdotti dall’art. 1, commi 910-913 della L. 205/2017 e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante strumenti tracciabili (vedi newsletter n. 17/2018).
In particolare, viene ribadito che il divieto di pagamento in contanti riguardi ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa.
Per tale ragione, pertanto, l’indennità di trasferta, vista la sua natura mista risarcitoria e retributiva, va ricompresa nell’ambito degli obblighi di tracciabilità a differenza, invece, delle somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es. anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.