Obbligo di repechage

Con sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche l’insussistenza di mansioni inferiori rientranti e compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore”.

Nella fattispecie in esame, i Giudici di Legittimità, nel rigettare il ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno rilevato che la stessa aveva svolto mansioni di segretaria, ricevimento e cassa ed in generale compiti amministrativi e che, invece, l’unica mansione disponibile era quella di semplice cameriera che, non soltanto, era inferiore a quelle effettivamente svolte ma era del tutto avulsa dalle sue esperienze e competenze professionali, ragion per cui non era ravvisabile un obbligo della società datrice di lavoro di offrirle dette diverse mansioni per assolvere al cd. obbligo di repechage.