La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6373 del 1° aprile 2016, ha affermato che la delibera di esclusione del socio di cooperativa – assunta ai sensi degli artt. 2533 c.c. e 5 L. 142/2001 – deve essere formalmente comunicata al socio lavoratore, alla stregua di un provvedimento di licenziamento, in mancanza del quale è del tutto inefficace e non decorre alcun termine di impugnazione previsto dall’art. 2533 c.c..
In applicazione di tale principio, nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che non costituisse comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento.