La Suprema Corte, con sentenza n. 146 del 5 gennaio 2018, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “il lavoratore il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.
Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno avanzata da un dipendente nei confronti del datore di lavoro, una società produttrice e distributrice di energia elettrica, a seguito di un infortunio occorsogli, essendo emerso in sede di istruttoria che, ultimato l’incarico commissionatogli dal proprio responsabile, il dipendente aveva proceduto allo svolgimento di un’ulteriore operazione non prevista e consistente nel taglio di un ramo, omettendo di interpellare il personale addetto.