Con sentenza n. 26759 del 21 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente.
Pertanto, nell’ipotesi in cui questi rifiuti senza giustificazione di adempiere all’ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto illegittimamente trasferito, la messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore equivale alla sua effettiva utilizzazione e, di conseguenza, essendo l’attività svolta dal prestatore in favore del cessionario equiparabile a quella resa per qualsiasi soggetto terzo, il relativo compenso non va detratto dalla retribuzione che il cedente è obbligato a corrispondergli.