L’INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla procedura di trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori settimane di cassa integrazione Covid-19 previste dalla Legge di Bilancio 2021 ( L. 178/2020).
In particolare, la Legge 178/2020, ha introdotto, tra i vari provvedimenti, un ulteriore periodo, pari a 12 settimane, di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività produttiva a causa dell’emergenza, possono richiedere la concessione dei suddetti trattamenti di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che il termine per la presentazione delle domande relative a tutte le tipologie di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al contempo, ha precisato che la Legge n. 178/2020 opera una distinzione con riferimento al periodo temporale in cui è possibile ricorrere alle diverse misure di integrazione salariale.
Più in particolare, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 ,mentre, quelli di cassa integrazione in deroga ed assegno ordinario, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
L’INPS, infine, ha indicato la nuova causale denominata “COVID 19 L. 178/20” per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane.