La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1168 del 19 gennaio 2007, ha rigettato il ricorso presentato da una lavoratrice nei cui confronti il datore di lavoro aveva disposto il licenziamento per giusta causa, licenziamento questo giudicato proporzionato dalla Corte di appello in relazione ai fatti concretamente oggetto di contestazione (litigio con scontro fisico della ricorrente con un collega durante una riunione sindacale, nonché insulti dalla stessa rivolti al responsabile del personale, definito “delinquente”). Secondo quanto statuito dalla Corte, infatti, tali comportamenti, valutati globalmente (l’episodio è avvenuto in presenza di numerosi impiegati e l’incidenza offensiva dell’epiteto non può non tenere conto delle regole che disciplinano lo speciale vincolo esistente tra il lavoratore subordinato ed il suo superiore gerarchico), sarebbero stati giustamente ritenuti dai Giudici in appello come ispirati ad un atteggiamento violento ed ingiustificato, così da rendere adeguata e proporzionata, ex artt. 2106 e 2119 del codice civile, la sanzione espulsiva.