Con sentenza n. 2655 del 2 agosto 2006, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi in tema di contratto di lavoro a progetto.
Nel caso di specie, il Giudice ha accolto il ricorso di una intervistatrice telefonica assunta con contratto di lavoro a progetto che, prima del termine di scadenza del rapporto di lavoro, era stata invitata dalla società a non ripresentarsi più al lavoro per sopravvenuta mancanza delle commesse per cui si era fatto ricorso alle sue prestazioni.
Non essendosi costituita in giudizio la società, la causa è stata decisa, oltre che in base all’acquisizione di alcune deposizioni testimoniali, anche a seguito dell’esame del contratto di lavoro a progetto, stipulato per il mero “monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori”.
Una simile formulazione del progetto è stata, infatti, ritenuta, ai sensi dell’art. 69, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003, insufficiente, risultando assente “alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento”.
Conseguentemente, è stato evidenziato come il vero scopo della collaborazione fosse la semplice messa a disposizione dell’attività lavorativa della collaboratrice per la soddisfazione di esigenze varie, mutevoli ed indeterminate della società. Stante quanto sopra, il Tribunale ha così dichiarato la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipula del contratto di lavoro a progetto ed ha condannato la società contumace al pagamento delle differenze retributive.