Nuova gestione delle prestazioni di lavoro occasionale

L’INPS con circolare n. 107 del 5 Luglio 2017, ha fornito le prime istruzioni operative in ordine alle prestazioni di lavoro occasionale previste dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
In particolare, l’Istituto ha chiarito che, dal 10 Luglio 2017, le prestazioni di lavoro occasionale saranno gestite attraverso un’apposita piattaforma telematica, mediante la quale sarà possibile registrarsi, scegliendo tra due diverse forme contrattuali, quella del Libretto di Famiglia, nel caso in cui siano le persone fisiche a servirsi di tale tipologia di prestazione, oppure del Contratto di Prestazione Occasionale, qualora invece gli utilizzatori siano professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed enti di natura privata.
Comuni ad entrambi gli strumenti saranno i limiti di natura economica e di durata.In particolare, per quanto riguarda i limiti di natura economica per i lavoratori, ciascun prestatore, potrà percepire, dalla totalità degli utilizzatori, un importo non superiore a 5.000 euro e da ciascun utilizzatore un importo non superiore a 2.500 euro mentre i datori di lavoro, non potranno superare la soglia di 5.000 euro per la totalità dei lavoratori utilizzati e il limite di 2.500 euro per ciascun prestatore.
L’Istituto precisa altresì che gli importi si riferiscono ai compensi percepiti dal lavoratore utilizzato, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
L’art. 54 bis prevede anche un limite di durata per il ricorso al lavoro occasionale: nel corso dell’anno civile, non potranno essere superate le 280 ore di prestazione lavorativa.
Infine, non è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da almeno 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).