La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32502 dell’8 novembre 2021, ha stabilito che è nullo il licenziamento intimato al lavoratore se il datore di lavoro non dimostra il non corretto comportamento tenuto dal dipendente.
Nel caso di specie, la Suprema Corte confermando la decisione della Corte di merito, ha rilevato che, in relazione alla contestazione disciplinare, non sussisteva il fatto contestato per l’assoluto difetto della prova circa le infrazioni ascritte nella loro globalità.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte, generici richiami e nessun elemento riprodotto, allegato o richiamato nella contestazione non permettono di valutare l’autonoma rilevanza delle omissioni contestate rispetto al licenziamento intimato.