Con sentenza del 10 marzo 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento intimato al dipendente che, nella fase di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha denunciato, anche a mezzo stampa, la mancata adozione, da parte del proprio datore di lavoro, delle necessarie misure di protezione all’interno del luogo di lavoro.
Il Giudice di prime cure, nell’accogliere il ricorso del dipendente, ha precisato che la preminente rilevanza costituzionale della salute fa sì che l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia sia tale da ritenere che l’attività di denuncia possa essere considerata non solo un diritto, ma anche un dovere civico.
Il Tribunale di Milano, inoltre, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha escluso che l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., cui è tenuto il lavoratore, possa imporre allo stesso di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti, in quanto si incorrerebbe in una sorta di “dovere di omertà”, ben diverso da quello di fedeltà.
Sulla base di tali presupposti, dunque, il Giudice ha dichiarato nullo il licenziamento, poiché intimato per l’unico ed illecito motivo di porre in essere una vendetta nei confronti del dipendente che, del tutto legittimamente, ha esercitato il proprio diritto, sia a sporgere querela, sia a manifestare il proprio pensiero nell’ambito delle interviste rilasciate.