La Corte D’Appello di Torino con sentenza del 13 giugno 2006, riformando la sentenza del primo giudice di merito, ha dichiarato la nullità del patto di prova stipulato tra le parti per eccessiva genericità dello stesso e per mancata indicazione delle specifiche mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere per superare la prova convenuta.
In particolare, la Corte di merito, conformandosi ai principi della Suprema Corte in tema, ha ritenuto non sufficiente ai fini della validità del patto il richiamo al contratto collettivo ed al livello di inquadramento del lavoratore, comprendendo quest’ultimo un elevato numero di profili professionali caratterizzati dal diverso contenuto dei compiti lavorativi e non dalla posizione gerarchica nei confronti degli altri lavoratori.