Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con la sentenza n. 208 del 24 gennaio 2007, ha voluto sottolineare l’assoluta invalidità del licenziamento irrogato alla lavoratrice che al momento del provvedimento espulsivo si trovava in stato di gravidanza, aggravata dal rischio. La massima invalidità dell’atto di recesso del datore di lavoro ha quale conseguenza la nullità del licenziamento (tamquam non esset). Tale grave invalidità, superando la distinzione tra tutela reale e tutela obbligatoria, sortisce l’unico effetto di “considerare il rapporto di lavoro come mai cessato”, con la conseguenza di obbligare il datore di lavoro a restituire alla lavoratrice licenziata tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento fino all’effettiva ripresa del lavoro.