Con l’ordinanza n. 28232 del 6 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha statuito che i giorni di assenza dal posto di lavoro, in difetto di accordo con il datore, non possono essere computati come ferie ancora fruibili dal lavoratore, trattandosi di un evento la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.