Con sentenza n. 1350 del 26 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga, come nel caso in esame, una disposizione che obblighi il dipendente, oltre che ad eseguire la sua prestazione contrattuale già determinata, a sostituire, in quota parte oraria, un collega assente, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali” da cui può scaturire una responsabilità disciplinare del dipendente.
Ne consegue che, pertanto, sono legittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro ai dipendenti che abbiano rifiutato le prestazioni aggiuntive loro richieste e, pertanto, il comportamento datoriale non è qualificabile come antisindacale.