Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2713 del 20 giugno 2016, ha precisato che, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale per gli operai dell’industria, devono sussistere entrambi i requisiti previsti dall’allora vigente art. 1 l. a) L. 164/1975, disciplina oggi confluita nel D.Lgs. 148/2015. Tali requisiti sono la temporaneità della sospensione dell’attività lavorativa e la non imputabilità al datore di lavoro della sospensione medesima. Come conseguenza di tale principio il Consiglio di Stato ha ritenuto che nell’ipotesi di un esubero strutturale di personale non può essere concessa la Cassa Integrazione Ordinaria.
Nel caso di specie, sono stati ritenuti legittimi due provvedimenti di diniego di CIGO da parte dell’INPS, in quanto un’azienda operante nel settore delle calzature militari, aveva presentato una richiesta di CIGO, ricondotta ad un esubero strutturale di manodopera determinato da assunzioni preordinate, effettuate solo al fine di configurare una potenzialità produttiva dell’azienda richiesta per partecipare alle gare d’appalto indette dalla P.A..