Con sentenza n. 6437 del 6 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che la giusta causa di recesso (nella specie dimissioni), integra una clausola generale che deve essere interpretata in base ai canoni della correttezza e buona fede ed al principio della ragionevolezza.
Sulla base di tale assunto, la Suprema Corte ha stabilito che la momentanea inadempienza nel pagamento della retribuzione (nel caso di specie, della mensilità di dicembre e della tredicesima), ove coincida temporalmente con la richiesta della società di ammissione al concordato preventivo, non integri un ritardo intollerabile del datore di lavoro nell’adempimento, tale da legittimare le dimissioni del lavoratore e ciò anche in considerazione del fatto che la fruizione della cassa integrazione concorsuale aveva comunque assicurato al dipendente i necessari mezzi di sostentamento.