La Suprema Corte, con sentenza n. 20499 del 29 agosto 2017, ha affermato che la comunicazione con cui il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro del dipendente per aver raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, non costituisce licenziamento, ma si estrinseca esclusivamente nella volontà del datore di lavoro di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale.
A ciò consegue, secondo la Suprema Corte, che non compete al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, non potendosi equiparare la comunicazione di collocamento a riposo come una comunicazione di recesso datoriale.