La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6319 dell’8 marzo 2021, ha statuito che il periodo temporale compreso tra la data del licenziamento e della reintegra è considerato un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione del diritto alle ferie, alle c.d. festività soppresse ed ai permessi annuali sul presupposto che tale diritto, non può essere subordinato all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa qualora quest’ultima sia impedita da fattori estranei alla volontà del lavoratore.
In ragione di ciò, nel caso di specie, la Suprema Corte, ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle indennità per mancata fruizione delle ferie e dei permessi maturati dalla lavoratrice nel periodo temporale intercorrente tra il licenziamento e la successiva reintegra.