Nel caso di cambio appalto si applica l’art. 2112 c.c. se non vi è alcun elemento di discontinuità tra i diversi appaltatori

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1014 del 18 luglio 2024, ha ribadito che si configura un trasferimento d’azienda, con conseguente applicabilità delle tutele previste dall’art. 2112 c.c., e non un cambio d’appalto, ove non vi siano elementi di discontinuità tra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova.

Nel caso di specie, i lavoratori ricorrenti avevano rilevato che la formale successione nei contratti di appalto mascherava, in realtà, una cessione di ramo d’azienda, con la conseguenza che, tra le parti datoriali succedutesi non si sarebbe dovuta applicare la speciale disciplina di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003, quanto piuttosto l’art. 2112 c.c..

Il Giudice del lavoro, constatato che tra le parti datoriali non vi era alcun elemento di discontinuità, né con riferimento alle figure del responsabile del cantiere, né per quanto concerne l’aspetto amministrativo, di segreteria e dei beni usati per le attività, ha accertato l’intervenuta cessione di ramo d’azienda tra le parte datoriali con conseguente applicabilità dell’art. 2112 c.c..