Con sentenza n. 10283 del 27 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che una lavoratrice non può ottenere un’estensione del periodo di congedo di maternità obbligatorio – che ha una durata complessiva di cinque mesi – nemmeno per assistere il figlio nato prematuro nel periodo successivo alle dimissioni dall’ospedale dello stesso.
È invece possibile chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria per il periodo di ricovero, in modo tale che la durata complessiva del beneficio non superi i cinque mesi previsti dalla legge.
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva agito in giudizio nei confronti dell’INPS per chiedere di fruire del congedo obbligatorio, oltre che nei cinque mesi previsti dalla legge anche nei 98 giorni in cui il figlio era rimasto ricoverato in ospedale perché nato prematuro.
La Suprema Corte, specificando che le disposizioni comunitarie e interne non contengono un obbligo di ampliare il congedo obbligatorio, ha confermato la sentenza della Corte di Appello, rigettando le rivendicazioni della lavoratrice madre.