Con sentenza n. 383 del 18 febbraio 2019, il Tribunale di Parma ha stabilito che, in caso di conversione giudiziale del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, non trova applicazione la disciplina normativa delle cd. tutele crescenti di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 23/2015, bensì quella prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Secondo il Giudice del lavoro di Parma, infatti, la conversione di un contratto a termine operata in sede giudiziale, determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, ossia dalla data di sottoscrizione del contratto a termine (avvenuta precedentemente a marzo 2015, data di entrata in vigore della D.Lgs. 23/2015), viceversa la conversione cui fa riferimento il D. Lgs. n. 23/2015 deve essere intesa unicamente come trasformazione/prosecuzione di tipo negoziale, ossia determinata dall’accordo tra le parti del contratto medesimo.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale di Parma, dopo aver disposto la conversione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ha applicato la tutela reintegratoria ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori