Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2005, pronunciandosi sulla portata applicativa delle causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato ex art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, ha precisato che “il momento di controllo non viene effettuato più sulla base della fattispecie legale o contrattuale indicata – come avveniva in passato – per verificare la conformità a quella delle indicazione contenuta in contratto, bensì viene effettuato sulla base di quanto ha indicato nel contratto individuale lo stesso datore di lavoro; pertanto, diviene essenziale che il datore dia contezza per iscritto delle ragioni del termine. (…) non potrà fare semplice riferimento alle generiche declaratorie contenute nella norma di legge”. A pena di invalidità del termine, quindi, l’imprenditore è tenuto a specificare quale tra le innumerevoli cause giustifichi l’apposizione dello stesso al contratto di lavoro.