Con sentenza n. 32330 del 13 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore che abbia rifiutato il distacco presso una società controllata, qualora lo stesso comporti un mutamento anche parziale delle mansioni di quest’ultimo, essendo elemento essenziale della fattispecie il consenso dell’interessato.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, il quale aveva ritenuto superfluo il consenso del lavoratore, affermando nella lettera di comunicazione del provvedimento che lo stesso non conteneva alcuna modifica delle mansioni, posto che non rileva la rappresentazione che il datore abbia del mutamento potendo questo anche essere una conseguenza oggettiva dell’attuazione dell’ordine.