La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25166 dell’8 ottobre 2019, ha ritenuto che il licenziamento intimato ad una dipendente nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, non fosse meramente illegittimo per violazione dei criteri di scelta ma nullo, in quanto ritorsivo, in base ad una serie di elementi presuntivi rappresentati da atti e provvedimenti datoriali aventi esclusivamente finalità espulsiva della dipendente dalla compagine aziendale, quali la collocazione ininterrotta in Cassa Integrazione, l’imposizione di un periodo di ferie ed il trasferimento ad altra sede privo di ragioni organizzative o produttive per lo svolgimento di differenti mansioni, considerate di tipo fungibile e, quindi, destinate ad essere dichiarate in esubero.