L’INPS, con messaggio n. 710 del 15 febbraio 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per ottenere il diritto alla NASPI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale.
In particolare, si considerano utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione dal lavoro risulta già versata o dovuta la contribuzione contro la disoccupazione e ciò, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro, sia qualora l’astensione obbligatoria inizi entro 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne invece i periodi di congedo parentale si considerano utili unicamente quando siano stati regolarmente indennizzati nonché siano intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.