Con sentenza n. 4614 del 2 marzo 2006, la Suprema Corte, in relazione ad una sentenza di appello che aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento in tronco di un dirigente sulla base di circostanze (esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale) precedenti alla lettera di contestazione degli addebiti (“grave e reiterato inadempimento degli obblighi propri della funzione dirigenziale”) e comunque non menzionate né in tale lettera, né in quella di irrogazione del licenziamento, ha stabilito che “per poter pervenire alla conclusione della pretestuosità di un licenziamento in quanto basato su motivi diversi da quelli con i quali il provvedimento espulsivo è stato giustificato, è necessario preliminarmente valutare la fondatezza o meno dei motivi posti a base del recesso atteso che solo nel caso in cui si pervenga ad una valutazione di infondatezza di tali motivi sarà possibile ritenere il carattere pretestuoso del licenziamento”.