La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28657 del 7 novembre 2024, ha stabilito che la modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione del lavoratore disabile assunto part-time, rispetto a quella pattuita nel contratto individuale, in assenza di clausole elastiche, costituisce inadempimento del datore di lavoro con conseguente diritto del lavoratore disabile al risarcimento del danno subito, potendo tale modifica risultare incompatibile con le minorazioni di quest’ultimo e pregiudicando la programmabilità del tempo libero restante al lavoratore disabile.