Con l’art. 21 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, il Governo ha modificato l’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 inerente la disciplina dell’interpello.
A parte il ricorso alla posta elettronica come esclusiva modalità da adottare per la trasmissione dell’interpello, è stata altresì disposta l’estensione della legittimazione alla proposizione di quest’ultimo strumento anche agli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e delle organizzazioni sindacali. E’ stato, inoltre, precisato che, su segnalazione dei propri iscritti, potranno proporre interpello solo i Consigli nazionali degli ordini professionali.
Mutuando quanto già precisato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 23 dicembre 2004, a seguito dell’introduzione della suddetta previsione di legge, è stato infine sottolineato che i datori di lavoro e le aziende che si adeguino alle indicazioni fornite nelle risposte ad interpello non possono rimanere assoggettate alle sanzioni penali, civili ed amministrative, dal momento che il loro comportamento adesivo non potrà non essere valutato anche in funzione del richiesto elemento soggettivo.