La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 465 del 16 marzo 2006, ha statuito che il recesso da un incarico di collaborazione coordinata e continuativa non necessita di particolari formalità, dovendosi ritenere ammissibile che lo stesso venga adottato con un modalità “idonea a rendere edotto il lavoratore delle ragioni della risoluzione anticipata del rapporto, ai fini di consentirgli di articolare le proprie difese”. Nel caso di specie, è stata ritenuta sufficiente la mera lettura di copia del verbale della seduta – a cui presenziava il collaboratore – del Consiglio di amministrazione della cooperativa in cui fu deliberata la revoca dell’incarico di collaborazione allo stesso precedentemente conferito e ne vennero esplicitate le motivazioni.